Iscrizione all’Albo

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO DEI PRATICANTI [presso Libero Professionista]

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO DEI PRATICANTI [presso Azienda]

DOMANDA DI ISCIZIONE ALBO DEI PROFESSIONISTI

    Bollettino Tasse Concessione Governative

    L’iscrizione all’Albo, fatto salvo il possesso di uno dei seguenti titoli:

    • Diploma di Perito Industriale Capotecnico
    • Diploma di Istruzione Tecnica (Dpr 15 marzo 2010 – c.d. Riforma Gelmini)
    • Laurea triennale di cui al Decreto ministeriale 4 agosto 2000, come previsto dall’art. 55 comma 2, lettera d) DPR 5 giugno 2001 n. 328

    presuppone, preliminarmente, l’iscrizione obbligatoria al registro dei praticanti.

    Per l’iscrizione è necessario, inoltre, svolgere il praticantato mediante una delle seguenti opzioni:

    1. Maturare diciotto mesi di tirocinio presso uno studio professionale di Perito Industriale (libero professionista, iscritto all’albo da almeno cinque anni e avente la stessa specializzazione del praticante), Ingegnere (libero professionista, iscritto all’Ordine da almeno cinque anni) o, solo per i Periti Edili, Architetto, Geometra o Ingegnere civile, in cui il praticante esplichi un’attività inerente alla specializzazione del proprio diploma (i diciotto mesi decorrono dalla data di protocollazione della domanda di iscrizione al registro);
    2. Maturare diciotto mesi di tirocinio alle dipendenze di un’azienda privata o pubblica (in quest’ultimo caso, è necessario presentare il nulla osta dell’Ente pubblico) la cui attività sia attinente alla specializzazione del diploma del tirocinante. Tale requisito risulta essenziale affinché l’attività esercitata possa essere convalidata dal Consiglio Direttivo del Collegio.    L’esperienza lavorativa deve essere comprovata da: contratto di assunzione a tempo indeterminato, contratto di formazione lavoro, contratto di inserimento, contratto di apprendistato.
    3. Non sono validi i contratti Co.Co.Co., a progetto o similari.
    4. Essere già iscritto al Registro dei praticanti e aver già maturato in epoca precedente il 14 agosto il 2012 ma non oltre il 15 agosto 2007, 3 anni alle dipendenze di un’azienda privata o pubblica;
    5. Aver frequentato con esito positivo un corso di istruzione tecnica superiore (I.T.S.) della durata di quattro semestri, comprensivo di tirocinio non inferiore a sei mesi;
    6. Aver frequentato un corso di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) della durata di quattro semestri comprensivi di tirocinio non inferiore a sei mesi;
    7. Essere in possesso di Laurea triennale comprensiva di tirocinio di sei mesi.

    Una volta maturato uno dei precedenti requisiti, è possibile sostenere l’esame di stato per l’abilitazione alla libera professione.

    L’esame di abilitazione è stabilito per decreto del Ministero dell’Istruzione e si svolge presso un istituto tecnico della Regione e consiste in due prove:
    La prima prova scritta è comune a tutte le specializzazioni e riguarda un argomento di carattere generale inerente alla libera professione.
    La seconda prova scritta è specifica per ogni specializzazione.
    Solo se si superano gli scritti si accede agli orali.

    Laureati 

    Le classi di laurea triennale che danno titolo all’accesso all’Albo dei Periti Industriali sono: L3 L4-L7-L8 -L9-L10-L16-L17-L20-L21-L23-L25-L26-L27-L30-L31-L34-L42. I laureati possono accedere all’esame con laurea comprensiva di tirocinio di sei mesi svolto nell’ambito del corso di studi oppure non oltre i sei mesi dalla fine del corso di studi.

    • Superato l’esame di abilitazione ci si può iscrivere all’Albo come Perito Industriale o Perito Industriale laureato.
    • Il neo iscritto ha l’obbligo di qualificarsi presso l’ente di Previdenza dei Periti Industriali (EPPI). In pratica deve dichiarare se eserciterà o meno la libera professione. Qualora esercitasse la libera professione con conseguente emissione di fatture o note, sorge l’obbligo di iscrizione all’Ente di Previdenza dei Periti Industriali (EPPI) eppi.it


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